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  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Lunedì 19 Giugno 2017, 09:20

Detrazioni per il 730, la casa è in "pole position"

Molte le spese che consentono di ridurre le imposte o di ottenere un rimborso. Ecco la lista degli sconti fiscali da non perdere 


Ancora diverse settimane a disposizione per rifare bene i conti del 730, precompilato o ordinario che sia, o del modello “Redditi”. Ecco alcune spese che possono far pendere la bilancia dalla parte del contribuente.
 
Più spendo, più risparmio
 
Con le ampie scadenze a disposizione, i contribuenti hanno ancora tempo per controllare le istruzioni ministeriali alla ricerca delle spese che potrebbero alleggerire l'esborso fiscale. Il modello 730 potrà essere inviato entro il prossimo 7 luglio ma per coloro che invieranno da soli il 730 precompilato le lancette dell’orologio sono fissate addirittura alla mezzanotte del 24 luglio (dato che il 23 luglio cade di domenica). E a proposito delle spese detraibili e deducibili, la casa gioca sempre un ruolo significativo, tra il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, le spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le spese di risparmio energetico, il bonus arredi e la relativamente nuova deduzione del 20% per l’acquisto di immobili destinati alla locazione. Cominciamo perciò da una delle voci più importanti, la detrazione degli interessi per il mutuo. 
 
Interessi

Per acquistare le tanto agognate mura domestiche il più delle volte si ricorre all’aiuto di un mutuo bancario. E in estate qualcosa torna indietro nelle tasche dei contribuenti: nel 730/2017 ad esempio sarà possibile indicare nella riga E7 del quadro E del modello 730 fino a 4.000 euro di interessi sui mutui stipulati per acquistare l’abitazione principale. Su questi, chi presta l’assistenza fiscale, calcolerà poi la detrazione del 19% per un eventuale rimborso massimo di 760 euro, che avverrà  direttamente in busta paga o sul rateo della pensione.
 
Mutuo per abitazione principale

Per i mutui finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale, le regole da rispettare per detrarre gli interessi sono molte. Per avere diritto alla detrazione occorre essere acquirenti dell’immobile e contraenti  del contratto di mutuo ipotecario. Inoltre vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel 2016 per i mutui ipotecari, a prescindere dalla scadenza della rata.
Per i mutui stipulati prima del ‘93, lo “sconto” spetta su un importo massimo di 4.000 euro per ciascun intestatario, a patto che abbiate adibito l’immobile ad abitazione principale alla data dell’8/12/93 e che, negli anni successivi, non abbiate variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso dell’anno l’immobile non è stato più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro, a partire dallo stesso anno, potete usufruire della detrazione del 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
 
Mutui contratti dopo il 1993

Viceversa, per i mutui stipulati dopo il 1° gennaio 1993, se il mutuo è intestato a più persone, il limite dei 4.000 euro si riferisce al totale degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati complessivamente nell’anno. Ad esempio, marito e moglie comproprietari dell’abitazione principale e cointestatari in parti uguali del relativo mutuo, possono indicare nel rigo E7 al massimo 2.000 euro ciascuno. Tuttavia se il mutuo è cointestato con il coniuge, ma uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, lo sconto spetta a quest’ultimo per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione d’imposta si può sfruttare anche se l’appartamento costituisce l’abitazione principale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) dell’acquirente (intestatario del contratto di mutuo). Bonus garantito anche quando il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’immobile.
Semplificando un po’, per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001, per usufruire della detrazione l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e questo deve essere avvenuto l’anno precedente o successivo alla data di stipula del mutuo.
 
Divorzio e interessi

In caso di separazione legale con abbandono (si fa per dire) della casa da parte del proprietario dell’immobile, anche il coniuge separato rientra ancora tra i familiari fino a quando non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio e, quindi, si può continuare a sfruttare la detrazione degli interessi. In caso di divorzio, invece, il coniuge che ha lasciato l’appartamento e trasferito altrove la propria dimora abituale può detrarre gli interessi passivi solo se nell’appartamento continuano a vivere i figli o altri familiari (l’ex coniuge non è più un familiare). 
 
Regole pratiche

Se l’importo del mutuo supera il costo di acquisizione dell’immobile (comprese le spese notarili, le imposte e gli altri oneri accessori relativi all’acquisto) gli interessi da detrarre vanno calcolati con la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile X interessi pagati nel 2016 /capitale dato in mutuo.
 
Gli altri mutui

Le spese per i mutui diversi da quelli stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale si indicano nelle righe da E8 a E10, con un codice a parte: “8” per i mutui ipotecari stipulati prima del ’93 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (ad esempio, la casa al mare o un negozio); “9” per i mutui (anche non ipotecari) stipulati nel 1997, per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici; “10” per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale; “11” per i prestiti e mutui agrari di ogni specie.
 
continua

(Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti)

 
 

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