immagine Agenti immobiliari, ecco le linee guida per garantire qualità
  • di Dario Ferrara
  • Giovedì 12 Luglio 2018, 14:11

Agenti immobiliari, ecco le linee guida per garantire qualità

D’ora in poi solo agenti immobiliari di qualità. Dalla federazione di categoria Fiaip via libera alle linee guida per lo svolgimento della professione regolamentata prevista dalla norma Uni En 15733: la prassi di riferimento individua compiti, conoscenze, competenze e obblighi di aggiornamento per l’attività di chi aiuta persone e imprese a comprare e vendere case e altri cespiti. Il tutto per fornire un servizio in linea con gli standard europei.



L’acquirente.
Cosa possiamo pretendere dall’agente?
Cominciamo dal caso dall’acquirente. L’agente deve non solo descrivere l’immobile ma fornire al cliente una serie di informazioni fondamentali per lo sviluppo della transazione: anzitutto il titolo di proprietà e la provenienza. Ma bisogna anche chiarire se l’immobile può ritenersi in regola dal punto di vista urbanistico ed edilizio, risulta conforme alle piantine catastali, è certificato nella prestazione energetica, quali impianti possiede (e in che condizioni). Ancora: gli eventuali pesi sull’immobile come ipoteche, servitù, vincoli e altre iscrizioni pregiudizievoli.

Senza dimenticare il condominio: quote arretrate e situazione contabile, opere o spese approvate dall’assemblea da realizzare o in corso di esecuzione.

Il professionista può consigliare l’interlocutore su questioni fiscali e finanziarie e invitarlo a valutare consulenze per ottenere il mutuo. Ed è tenuto a rendere noto se è autorizzatoa ricevere pagamenti per conto dell’avente diritto.

Il venditore.
Passiamo al caso del venditore. Che va anzitutto informato del più probabile valore commerciale dell’immobile offerto e dell’opportunità di beneficiare di una stima scritta in conformità alla norma Uni 11612. Ma deve anche essere coinvolto nelle strategie di marketing e consigliato sulle attività da compiere per ridurre i tempi di realizzo e, se possibile, aumentare il valore del cespite. Necessario l’aggiornamento periodico sul lavoro svolto nell’incarico.

In generale è opportuno che il rapporto fra agenzia e cliente sia ispirato alla massima trasparenza, con indicazioni sull’andamento del mercato per l’immobile oggetto del contratto e sulla normativa inmateria di privacy e antiriciclaggio: è escluso che si possano divulgare informazioni riservate su acquirente e venditore, a meno che non sia richiesto dalla legge o essenziale per stipulare il contratto. Le parti vanno informate su responsabilità e diritti oltre che sugli sviluppi delle trattative.

L’accordo.
Veniamo all’accordo fra agentee  cliente.
Cosa deve contenere? Oltre alle dichiarazioni di rito e agli obblighi delle parti, va specificato se è in esclusiva o no, con relative condizioni.
Da chiarire soprattutto periodo di validità, termini e cessazione. Ma anche condizioni commerciali e di pagamento, limitazioni e vincoli d’uso, assicurazioni professionali, la dichiarazione sul foro competente in caso di controversie.
E l’autorizzazione a ricevere pagamenti o assegni nontrasferibili intestati al venditore a corredo delle proposte scritte.
L’agente è tenuto a evitare ogni conflitto d’interesse conil cliente, a conservare i documenti con le proposte ricevute e le relative risposte e assistere poi le parti nella stesura necessaria per la transazione. Il venditore può sondare l’agente per accertare se l’acquirente ha davvero i soldi per comprare.
Ma deve mettere a disposizione tutta la documentazione relativa all’immobile e consentire l’ispezione dell’appartamento al potenziale acquirente. Il tutto soltanto dopo il sopralluogo dell’agente, che deve stimare il valore dimercato del cespite.
Serve massima cautela nella custodia delle chiavi e dei depositi dei clienti, che il professionista deve tenere distinti dai conti personali.
Cartelli “vendesi” o “affittasi” solo con autorizzazione scritta del cliente e nel rispetto del regolamento condominiale, oltre che della legge.

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