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  • di Dario Ferrara
  • Domenica 23 Dicembre 2018, 09:55

Condhotel, parola alle Regioni: dead line il 6 marzo

Tocca alle Regioni scendere in campo per rendere operativi i condhotel, il nuovo tipo di proprietà immobiliare metà albergo e metà seconda casa per le vacanze, disciplinato dal dpcm13/2018.
Entro il 6 marzo 2019 gli enti territoriali devono adeguare la loro normativa, ad esempio semplificando l’approvazione della variante urbanistica da parte dei Comuni: l’hotel è infatti tenuto a modificare la destinazione d’uso dei locali garantendo la trasformazioneacivile abitazione.

Il Lazio non ha ancora provveduto, a differenza di Lombardia, Toscana, Marche,Piemonte, Sardegna e Sicilia. Togliere il vincolo burocratico agli alberghi serve a riqualificare le strutture esistenti consentendo alle imprese di entrare nel business degli affitti brevi. Il privato può comprare miniappartamenti con cucina in hotel, sfruttarli in alcuni periodi dell’anno e per il resto affidarli al gestore della struttura,cheli affitta ai turisti, dividendo gli incassi con il proprietario.E rimodernando gli altri locali. L’acquirente, intanto, utilizza senza limiti i servizi dell’hotel per almeno dieci anni. Insomma: diventa fondamentale il ruolo delle Regioni nella stesura delle regole sulle unità abitative.

Finora, però, sono state approvate solo «norme scarne», sottolinea l’associazione nazionale dei costruttori: si tratta di disposizioni che «rinvianosenza particolari novità» al dpcm 13/2018 oppure ripropongono la definizione di condhotel contenuta nel decreto Sblocca Italia, «che è differente e più restrittiva ».
Stringenti i paletti per i miniappartamenti, che devono avere una superficie complessiva inferiore al 40 per cento del totale delle camere dell’albergo, essere riuniti in un unico contesto e trovarsi nello stesso Comune e a meno di duecento metri dall’edificio. E’ necessario che l’hotel abbia almeno sette camere “tradizionali” e realizzi lavori di riqualificazione che consentano alla struttura di ottenere almeno la terza stella. L’atto di trasferimento va trascritto nei registri immobiliari: deve specificare i costi a carico dell’acquirente a titolo di imposte e tasse e di condominio su manutenzione e riparazione delle parti comuni della struttura. Non resta che attendere l’intervento della Pisana.

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