immagine Senza mutuo bancario, niente vendita: la clausola nel preliminare è legittima
  • Sabato 12 Gennaio 2019, 21:47

Senza mutuo bancario, niente vendita: la clausola nel preliminare è legittima

Con la sentenza n. 22046 del 11 settembre 2018, la Cassazione ha stabilito che è da considerare efficace la clausola che subordina gli effetti della vendita alla concessione del mutuo in favore dell’acquirente. Si tratta di un’importante riflessione per tutti quelli che intendono acquistare un immobile, ma che non disponendo immediatamente dell’intero importo, devono richiedere un mutuo alla banca. Per la Cassazione, il contratto preliminare di vendita, sottoposto alla condizione che il mutuo bancario sia regolarmente concesso, è assoggettato alla disciplina di cui all’art. 1358 del codice civile, che impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione. Gli obblighi di correttezza e buona fede hanno la funzione di proteggere l’interesse della controparte alla prestazione dovuta. Quando le parti subordinano gli effetti alla condizione che il promissario acquirente ottenga dalla banca un mutuo, la mancata erogazione del prestito determinerà le conseguenze previste in contratto. Spetta comunque alla parte interessata dimostrare che la controparte abbia avuto un comportamento idoneo a impedire il verificarsi della condizione, contrariamente agli obblighi generali di buona fede e correttezza. La giurisprudenza ha affermato che l’omissione di un’attività non può considerarsi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, quando riguarda l’attuazione dell’elemento potestativo di una condizione mista, come avviene per la clausola di condizione di concessione del mutuo. Nel diritto contrattuale, una condizione si definisce potestativa quando il verificarsi dell’evento dedotto dipende dalla volontà della parte che ha interesse al suo avveramento, ma nel caso dell’erogazione del mutuo bancario la condizione può essere considerata mista perché la concessione della somma non dipende soltanto dal comportamento del richiedente il mutuo, ma anche dalla volontà della banca. Tale clausola per la giurisprudenza è legittima.

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