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  • di Vincenzo Malatesta
  • Lunedì 1 Maggio 2017, 10:11

Meno autorizzazioni per ristrutturare casa

Le opere edilizie senza permesso, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), la segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
 
 
Meno vincoli per i lavori in casa dopo i dlgs Scia 1 e Scia 2 e il dpr 31/2017 che introduce l’autorizzazione paesaggistica semplificata. Vale la pena di ricostruire il nuovo quadro dei titoli edilizi fra attività libera, comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e permesso di costruire.
 
Senza comunicazione

Diventano liberi gli interventi per cui era prevista la Cil, comunicazione di inizio lavori, che resta obbligatoria solo per opere temporanee. Non serve comunicare l’avvio delle attività di manutenzione ordinaria e l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici in fabbricati fuori dai centri storici e di pompe di calore con potenza termica inferiore a 12 kw. Addio formalità per gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di finiture di edifici. E per le opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Idem per pavimentazione e finitura di spazi esterni, comprese le aree di sosta, intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali "tombati".
 
Titolo residuale

La Cila diventa il titolo edilizia “residuale”: è prevista per gli interventi che non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a Scia e che non rientrano nell’attività edilizia libera. Va utilizzata per restauro e risanamento conservativo che non interessano parti strutturali dell’edificio; manutenzione straordinaria leggera, ovvero interventi edilizi che non alterano i volumi, la sagoma e i prospetti e che non riguardano le parti strutturali dell’edificio; eliminazione di barriere architettoniche pesanti.
 
Volumi intatti

La Scia è necessaria per la manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio. E in generale per la ristrutturazione edilizia non assoggettata a permesso di costruire. È dovuta per le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati. Il permesso di costruire risulta richiesto per gli interventi che implicano trasformazioni urbanistiche ed edilizie, anzitutto la realizzazione di nuovi manufatti, fuori terra o interrati, infrastrutture, impianti e depositi di merci. 
 
Addio certificato

Il certificato di agibilità dell’immobile è sostituito dalla segnalazione di inizio attività (Scagi). Basta presentare la Scia allo sportello unico del Comune per attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la legge; lo stesso vale per la conformità dell’opera al progetto presentato.
 
Quarantacinque giorni

Via libera alla nuova conferenza di servizi, che si rende necessaria quando hanno voce in capitolo più amministrazioni. Si decide in quarantacinque giorni, che diventano novanta laddove sono coinvolti gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute. È considerato acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti.
 
Autorizzazione paesaggistica  semplificata
 
Vale per oltre quaranta tipi di opere a lieve impatto, mentre risultano liberalizzate oltre trenta, tra cui gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, come il servoscala, l’ascensore esterno nello spazio di pertinenza interno al fabbricato, non visibile dalla strada, e le rampe esterne per superare dislivelli sotto i sessanta centimetri. Non serve il lungo iter alla Soprintendenza all’installazione di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici, come climatizzatori, caldaie, parabole, antenne e i pannelli termici o fotovoltaici, se sono posti su coperture piane in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni. Rientra nella deregulation l’installazione di tende parasole su terrazze o spazi di pertinenza dei fabbricati.

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