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si recupera dal
  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 29 Maggio 2017, 09:41

Acquisto casa, l'Iva si recupera dal "730"

Il 50% della tassa pagata all'impresa costruttrice per immobili di classe energetica A o B è detraibile dall'Irpef, in 10 rate annuali 


Diverse le novità degli ultimi tempi, tra quelle positive spicca la possibilità di recuperare l’iva eventualmente corrisposta sull’acquisto della casa: ecco le condizioni da rispettare e la procedura. Non mancano però novità negative come il passo indietro sulle compensazioni..
 
Ok all’iva per tutto il 2017

La passata Legge di stabilità ha introdotto un’importante novità consistente nella possibilità di recuperare il 50% dell’Iva pagata all'impresa costruttrice, nell’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B, detraendola ratealmente dall’Irpef in dieci anni. La detrazione è disciplinata dall’articolo 1, comma 56, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). La norma si applica per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, grazie alla proroga per il 2017 disposta dal decreto mille proroghe, D.L. n. 19 del 27 febbraio 2017.
Quando si compra direttamente dal costruttore può accadere che il prezzo da pagare sia decisamente incrementato dall’Iva. In tal caso niente paura, perché il 50% potrà essere portato in detrazione dalle tasse in sede di dichiarazione dei redditi, in dieci rate annuali.
Le regole da rispettare sono precise e non tutti gli acquisti beneficiano dell’agevolazione. Sono premiati infatti i soli acquisti di immobili residenziali che rientrino nelle classi energetiche A e B e che siano effettuati nel biennio 2016/2017. Non ha importanza che l’immobile sia destinato ad abitazione principale, né che abbia caratteristiche di lusso cioè sia accatastato come A/1, A/8 e A/9, purché naturalmente sia accatastato nella categoria “A”, esclusi gli A/10 (uffici).
Il beneficio spetta anche per l’acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.
Nessuna importanza infine se si è comprato con aliquota Iva al 4% usufruendo cioè dei benefici prima casa, o del 10% o del 22%: il beneficio spetta in tutti e tre i casi.
 
730 e modello Redditi

Essendo stata introdotta la detrazione nel 2016, quest’anno alcuni fortunati potranno riscuotere quanto dovuto compilando debitamente la propria dichiarazione dei redditi. In particolare raccomandiamo   di leggere bene le istruzioni ministeriali con riferimento al rigo E59 del quadro E del modello 730 e al rigo RP59 del quadro RP del modello Redditi (che ha sostituito il modello Unico). Tuttavia niente panico, perché l’esposizione dei dati nella dichiarazione dei redditi non dovrebbe presentare particolari problemi. Ad esempio prendendo in esame il modello “Redditi” per una corretta compilazione riportate a Colonna 1 del rigo RP59 il numero della rata, che per l’anno 2016 sarà per forza pari a 1, a Colonna 2 l’importo dell’Iva pagata all’impresa da cui è stato acquistato l’immobile e infine a Colonna 3 l’importo di ciascuna rata, che si ottiene dividendo per dieci l’ammontare complessivo della spesa sostenuta per l’Iva, che avete precedentemente inserito nella colonna 2.
 
Circolari 2016

Appena introdotta, la nuova detrazione suscitò alcuni dubbi nei contribuenti che volevano avvalersene: nella pratica i casi che si possono creare sono sempre svariati e spesso non è facile capire se si rientra o meno nel beneficio.  Una risposta ad alcune delle casistiche poco chiare per i contribuenti era ad esempio arrivata con la Circolare n.12 E dell’8 aprile 2016 e, successivamente con la Circolare n. 20 E del 18 maggio 2016. Alcune delle indicazioni delle Circolari sono state emanate prima della proroga della detrazione per il 2017 e vanno quindi inquadrate con tale logica.
In particolare, con la prima delle due Circolari (cioè la n. 12/2016) l’Agenzia delle Entrate ha negato la detraibilità dell’Iva pagata in acconto nel 2015 per una vendita di un immobile effettuata nel 2016: il pagamento dell’Iva per essere agevolato deve perciò avvenire solo nel 2016 (o nel 2017).  Maggiore apertura invece è arrivata per un’altra situazione: se l’immobile é stato ultimato da più di cinque anni, e non quindi nel 2016, e viene poi ceduto dal costruttore con Iva, è comunque sempre possibile godere della detrazione: la costruzione pertanto non deve essere ultimata nel biennio agevolato. Infine altra interpretazione a favore dei contribuenti: il beneficio spetta anche se l'appartamento sia stato precedentemente affittato dall'impresa costruttrice, come a volte effettivamente avviene: infatti le imprese non riuscendo a vendere l’immobile cercano talvolta di recuperare qualcosa proprio mettendolo in locazione.
Come precisato nella Circolare n. 20/2016 se è vero che la norma parla di acquisti dalle imprese costruttrici, l’espressione può essere intesa nel senso ampio considerando non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di “ripristino” o c.d. “ristrutturatrici” che hanno eseguito gli interventi anche tramite imprese appaltatrici.
 
Compensazioni oltre i 5000 €
 
Cambiamo argomento e passiamo ad una novità decisamente negativa per i contribuenti, sempre in tema di dichiarazione dei redditi. Con l’approvazione del Decreto Legge n. 50 del 2017, articolo 3, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, si applica il nuovo limite di 5.000 euro oltre il quale occorre far apporre il visto di conformità per poter compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, alle ritenute alla fonte, all’Iva e all’Irap. Il visto naturalmente va apposto sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. Si tratta di un’ingiusta penalizzazione che impedirà di fatto ad alcuni contribuenti di portare in compensazione le somme di cui hanno diritto con la semplicità del passato. In alcuni casi per poter compensare il contribuente sarà costretto a rivolgersi ad un professionista e a pagare un prezzo al soggetto chiamato ad apporre il visto che lo remuneri del rischio e della responsabilità. I professionisti viceversa si vedranno costretti ad aumentare le coperture ed i costi delle polizze professionali, oltre ad accollarsi nuovi compiti di cui non sentivano certo il bisogno..


Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti 
 

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