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in due circolari delle Entrate
  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Lunedì 24 Aprile 2017, 10:14

Le novità per le detrazioni in due circolari delle Entrate

Lavori: bonus anche con bonifico incompleto. Scuola: si scaricano gite e contributi 


Partita ufficialmente la campagna del modello 730, i contribuenti raccolgono i documenti, dovendo cimentarsi con le dichiarazioni 2017. Ma per partire col piede giusto ecco alcune novità che è bene conoscere..
 
Le novità in pillole

Come tutti gli anni, grazie ai diversi provvedimenti che si susseguono incessantemente, diverse sono le novità che i contribuenti troveranno nel modello 730 del 2017. E come se non bastasse sono arrivate non una ma ben due Circolari dell’Agenzia delle Entrate, e precisamente la n. 7 del 4 aprile 2017 e la n. 8 del 7 aprile 2017, a chiarire o modificare alcune interpretazioni che sembravano ormai consolidate.
 
Agevolazioni per la tutela dei disabili
 
Iniziamo con il difficile mondo dei disabili. Quest’anno come gradita sorpresa i contribuenti troveranno che è stato portato a 750 euro l’importo massimo dei premi assicurativi dove applicare la detrazione del 19 per cento. Tale novità decorre proprio dal periodo d'imposta 2016 e riguarda le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Anche le erogazioni liberali sempre a favore delle persone con disabilità grave presentano un’interessante novità: dal 2016 è possibile “sfruttare” una deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.
 
La scuola e le detrazioni

Nel settore scolastico, dopo le novità dell’anno passato, sono previste ulteriori possibilità di risparmio per i contribuenti. E’ stato infatti introdotto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali elargite nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione. Il credito d’imposta vale su un massimo di 100.000 euro e va ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
Dalla Circolare n. 7/2017 sono arrivate inoltre altre importanti novità. Nella detrazione del 19% per le spese di istruzione rientrano anche quelle sostenute per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Inoltre, se tali spese sono pagate direttamente alla scuola, professionisti e Caf non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto questi pagamenti. Viceversa la delibera deve essere richiesta quando la spesa per il servizio scolastico integrativo sia pagata a soggetti terzi, come ad esempio all’agenzia di viaggio.

Lavori con detrazione del 50% e del 65%
 

Una delle spese più frequenti nelle dichiarazioni dei contribuenti é quella relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio, sulla quale abbiamo spesso parlato da queste pagine, e che prevede una ricca detrazione del 50% della spesa sostenuta da ripartire in dieci anni.
Nell’altra Circolare citata, e cioè la n. 8/2017, si fanno significative precisazioni sulle modalità di accesso alla detrazione. Come molti lettori sanno bene il pagamento delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia deve avvenire con il cosiddetto “bonifico "parlante": nel bonifico cioè devono essere riportati il codice fiscale di chi sostiene la spesa e intende usufruire della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico (ad esempio dell’impresa che esegue i lavori)  e la causale del versamento con esplicito riferimento alla legge relativa alla detrazione, ad esempio art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986.
In passato l’Agenzia delle entrate era stata molto rigida nel controllare che i bonifici presentassero tutti gli elementi suddetti, concedendo però dal 2012 il bonus fiscale a condizione che il bonifico se sbagliato venisse ripetuto in modo corretto.
Dall’anno passato era stata proposta un’importante apertura nei confronti dei contribuenti, confermata con la Circolare n. 8/2017. Infatti anche in caso di anomalia nella compilazione del bonifico, nell’impossibilità di ripetere il bonifico, non si decade dal beneficio se la ditta destinataria dell'accredito attesta con dichiarazione sostitutiva che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità perché concorrano alla corretta determinazione del reddito d'impresa.
Tale linea interpretativa si applica anche ai bonifici relativi all’altra grande detrazione e cioè quella per il risparmio energetico.
 
Videosorveglianza

Anche per gli impianti di videosorveglianza, nella dichiarazione dei redditi di quest’anno i contribuenti troveranno un apposito credito d’imposta. Il credito spetta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza diretta alla prevenzione di attività criminali.
 
Premi di risultato nel lavoro in azienda
 
Spostandoci invece nel quadro C, quello dove  si dichiarano ad esempio i redditi da pensione o da lavoro dipendente, la novità riguarda i Premi di risultato nel settore privato. Se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, quest’anno è riconosciuta una tassazione agevolata ai dipendenti a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite.
 
(Continua)

Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti

 
 

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