immagine Le agevolazioni prima casa anche per l’erede-proprietario
  • di Daniele Cuppone​
  • Mercoledì 27 Marzo 2019, 14:19

Le agevolazioni prima casa anche per l’erede-proprietario

Quando si acquista un immobile, si sa, bisogna fare i conti con il fisco e versare somme importanti per le imposte. Questo capita sia a chi intende acquistare un immobile, quindi ha messo in conto le varie uscite legate all’acquisto, sia a chi eredita laddove, in alcuni casi, le tasse da pagare possono costituire un vero e proprio imprevisto.

Poche settimane fa è giunto un altro parere favorevole, da parte dell’Amministrazione finanziaria, all’estensione del bonus casa, questa volta in tema di successioni.
Ad uno specifico quesito posto da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha risposto chiarendo che è possibile applicare le agevolazioni prima casa, in caso di successione, anche quando chi eredita un appartamento ne possiede già un altro nello stesso Comune, ancorché acquistato a suo tempo senza benefici; questo a condizione che detto immobile venga venduto entro un anno dalla nuova “acquisizione”.

Fin qui non sembrerebbe niente di strano o particolare se non fosse che il contribuente in questione, ribadiamo, aveva acquisito l’immobile precedente senza i benefici prima casa, avendolo comprato nel lontano 1971 quando i benefici prima casa ancora non esistevano. Il dubbio sorgeva, infatti, non tanto dalla circostanza che il contribuente ne possedesse già uno nello steso Comune, quanto dal fatto che tale immobile fosse stato comprato appunto senza agevolazioni.

Tra i requisiti tassativi che consentono di beneficiare dell’agevolazione, ricordiamo che:

  • l’immobile acquistato ad uso abitativo non deve essere di lusso cioè di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
  • il fabbricato deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la residenza o lavora;
  • l’acquirente non deve essere titolare di un altro immobile nello stesso Comune;
  • l’acquirentenon deve essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione onuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Il pre-possesso di una casa nello stesso Comune, acquisita senza i benefici prima casa, avrebbe potuto costituire, dunque, una barriera all’accesso alle aliquote agevolate.

Ma per fortuna a “detta del fisco” l’agevolazione all’erede spetta a condizione di impegnarsi a cedere entro un anno la propria attuale abitazione. Entro un anno, si intende quindi, un anno dalla data di apertura della successione.
Si tratta di un importante chiarimento che sicuramente allarga il perimetro delle agevolazioni fiscali.

Le imposte da pagare quando si compra una casa, ricordiamo, dipendono da molti fattori e variano a seconda che il venditore sia un“privato” o un’impresa.
Semplificando: se il venditore è un privato l’acquirente dovrà pagare l’imposta di registro proporzionale del 9%, l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e l’imposta catastale fissa anch’essa di 50 euro.
Al ricorrere delle agevolazioni prima casa, invece il panorama è ben diverso: l’imposta di registro scende al 2%, mentre le imposte catastali rimarrebbero sempre a 100 euro. Un bel risparmio.


 

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