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  • di Vincenzo Malatesta
  • Lunedì 20 Febbraio 2017, 09:24

Con meno burocrazia ora lavori sprint

Basta la Scia allo sportello del Comune per attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e risparmio energetico degli edifici

Meno permessi e più lavori in casa. Con i decreti legislativi Scia 1 e Scia 2, sono stati emanati i provvedimenti attuativi della legge Madia. Procedure snellite, tempi certi e uno sportello unico cui rivolgersi sono le linee guida della riforma anti-burocrazia. Aumenta il numero delle opere di edilizia libera, che possono essere realizzate senza prima comunicare l’inizio delle attività: ad esempio gli interventi di manutenzione ordinaria. Ma anche l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici in fabbricati fuori dai centri storici e di pompe di calore con potenza termica inferiore a 12 kw. Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi entro il 30 giugno.
 
Opere necessarie

Il decreto Scia 2 modifica il testo unico dell’edilizia e semplifica il quadro delle autorizzazioni necessarie. Eliminata la Cil, la comunicazione di inizio lavori. Non hanno più bisogno di formalità gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di finiture di edifici. E anche le opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Addio comunicazione al Comune pure per le opere di pavimentazione di finitura di spazi esterni, comprese le aree di sosta; idem vale per intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati.
 
Restauro e risanamento

Sono individuati in modo esplicito i lavori che richiedono la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività. Qualche esempio? La manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio. E in generale la ristrutturazione edilizia non assoggettata a permesso di costruire. Altrettanto vale per le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati.

Nuova alternativa

Abolita la Dia, dichiarazione di inizio attività, alternativa al permesso di costruire: è sostituita dalla Scia alternativa al permesso di costruire, con inizio dei lavori entro trenta giorni dalla presentazione, in caso di ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali e ristrutturazione edilizia disciplinata da piani attuativi. È obbligatoria inoltre nel caso di nuova costruzione edilizia.
 
Presto il catalogo

La Cila, comunicazione di inizio lavori asseverata, diventa il titolo edilizia “residuale”: è prevista per gli interventi che non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a Scia e che non rientrano nell’attività edilizia libera. Va utilizzata per restauro e risanamento conservativo che non interessano parti strutturali dell’edificio; manutenzione straordinaria leggera, ovvero interventi edilizi che non alterano i volumi, la sagoma e i prospetti e che non riguardano le parti strutturali dell’edificio. A breve, comunque, arriva il glossario unico: un decreto interministeriale che elenca le principali opere edilizie individuando le categorie di intervento alle quali appartengono e il relativo regime giuridico.
 
Il certificato di agibilità

La segnalazione di inizio attività, Scagi, sostituisce il certificato di agibilità. Basta presentare la Scia allo sportello unico del Comune per attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; altrettanto vale per la conformità dell’opera al progetto presentato. Saranno le Regioni a regolare le modalità dei controlli, anche a campione e con sopralluoghi sul posto. Addio al parere dell’Asl: la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie viene sempre asseverata dal tecnico e i requisiti per le prestazioni degli edifici in materia saranno definiti da un decreto del ministro della Salute, dopo l’intesa in Conferenza unificata. Semplificate infine le norme sul collaudo statico. Diventano uniformi su tutto il territorio nazionale le informazioni necessarie per la presentazione delle domande.
 
 

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