immagine È di tutti l'edificio costruito da un solo comproprietario sul fondo terriero comune
  • di Giuseppe Spoto
  • Giovedì 28 Marzo 2019, 14:39

È di tutti l'edificio costruito da un solo comproprietario sul fondo terriero comune

Le situazioni di comunione possono portare vantaggi e svantaggi, ma che cosa succede in caso di edificio costruito dal comproprietario sul fondo comune? In questa ipotesi, a chi spetta la proprietà delnuovo edificio e quali sono le regoledaapplicare?

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito con la sentenza del 16 febbraio 2018, n. 3873 che la costruzione realizzata dal comproprietario sul suolo comune deve essere considerata di proprietà comune ai comproprietari del suolo, salvo che non vi sia un diverso accordo in forma scritta.

Il principio che si applica è l’accessione in base all’art. 934 e seguenti del codice civile. Nel diritto civile, l’accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, secondo cui il proprietario della cosa principale è considerato anche proprietario delle cose qualificatecomeaccessorie alla cosa principale.

Da questa interpretazione si deduce che il consenso alla costruzione manifestato dal “comproprietario non costruttore”, il quale non si è opposto ai lavori e ha lasciato che l’opera fosse costruita, impedisce a quest’ultimo di esercitare in seguito il diritto di chiedere la rimozione dell’opera realizzata, e comporta il dovere di rimborsare al comproprietario costruttore le spese sopportate per l’edificazione, in proporzione alle rispettivequotedi proprietà.

Differente è l’ipotesi in cui non vi è comproprietà del suolo, e vengono realizzate opere da un terzo con materiali propri su un fondo altrui.
In questo caso, il proprietario del suolo può tenersi la costruzione, pagando a sua sceltaunasomma pari al costo dell’opera o in base al maggior valore conseguito dal suolo. Se il terzo ha costruito in malafede e il proprietario del suolo non si è opposto, perché non sapeva della costruzione, potrà chiedere la demolizione, tranne che non siano trascorsi sei mesi da quando ha avuto notizia.

Invece, nell’ipotesi di opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui, il proprietario dei materiali può scegliere se chiedere la separazione o pretendere che gli sia corrisposto il valore dei materiali, ma non potrà chiedere la separazione se tale richiesta arrechi grave pregiudizio all’opera.

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