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semplificate le autorizzazioni
  • di Vincenzo Malatesta
  • Lunedì 17 Aprile 2017, 05:15

Lavori, presto lo Sportello unico: semplificate le autorizzazioni

Moduli standard, procedure uniformi e risposte in tempi certi. Regioni ed enti locali dovranno applicare il Dlgs "Scia 2"
 

Venerdì 30 giugno, il d-day dell'edilizia: è la data entro cui Regioni ed enti locali dovranno adeguare i loro ordinamenti alle nuove disposizioni del decreto legislativo Scia 2, che semplifica il quadro delle autorizzazioni necessarie per i lavori. Con alcuni punti fermi: un unico  sportello cui presentare le domande, l’uso di moduli standard e procedure uniformi in tutta Italia, l’amministrazione che chiede una volta sola lo stretto necessario, rispondendo in tempi certi. E dall’Anci, l’associazione nazionale Comuni d’Italia, arriva un quaderno tecnico che illustra il nuovo regime amministrativo.

Requisiti e sospensione

Quando servono più segnalazioni o comunicazioni, il cittadino presenta una sola Scia allo sportello unico indicato sul sito web del Comune, che assicura la risposta all’interessato inviando le varie domande alle amministrazioni competenti, ad esempio vigili del fuoco o Asl. L’attività edilizia può essere iniziata subito, ma entro trenta giorni può arrivare lo stop se si accerta che non ci sono i requisiti: l’amministrazione chiede dunque di mettersi in regola. I lavori possono essere bloccati di fronte ad attestazioni false o quando si mettono a rischio l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali e così via. L’atto motivato di sospensione interrompe il termine di trenta giorni per l’eventuale divieto di prosecuzione dell’ intervento, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure prescritte. Senza ulteriori provvedimenti, passati i giorni trenta giorni, gli effetti dello stop cessano.
 
Per molti lavori basta la Cila
 
Aumenta il numero delle opere per le quali basta la Cila, la comunicazione d’inizio lavori asseverata: deve essere utilizzata per restauro e risanamento conservativo che non interessano parti strutturali dell’edificio; manutenzione straordinaria leggera, ovvero interventi edilizi che non alterano i volumi, la sagoma e i prospetti e che non riguardano le parti strutturali dell’edificio. Nella comunicazione il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori non interessano le parti strutturali dell’edificio e sono invece conformi con gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi, le norme antisismiche e le disposizioni sul rendimento energetico. Se a fine lavori serve la variazione catastale e ci sono i documenti necessari, sarà il Comune a chiederla all’Agenzia delle entrate. Per la mancata Cila scatta una sanzione di mille euro, ridotta a due terzi quando la comunicazione viene effettuata spontaneamente mentre l’intervento risulta in corso di esecuzione.
 
Gli interventi liberi
 
Diventano liberi gli interventi per cui era prevista la Cil, comunicazione di inizio lavori, che resta obbligatoria solo per opere temporanee. Non c’è bisogno di rendere noto l’avvio delle attività di manutenzione ordinaria e l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici in fabbricati fuori dai centri storici e di pompe di calore con potenza termica inferiore a 12 kw.
 
Manutenzione straordinaria
 
La Scia, segnalazione certificata d’inizio attività, è necessaria per la manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio. E in generale per la ristrutturazione edilizia non assoggettata a permesso di costruire. Idem per le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati.
 
Nuove costruzioni

Scompare la Dia, dichiarazione di inizio attività, alternativa al permesso di costruire ed è sostituita dalla Scia alternativa al permesso di costruire: i lavori iniziano entro trenta giorni dalla presentazione, in caso di ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali e ristrutturazione edilizia disciplinata da piani attuativi. È obbligatoria infine nel caso di nuova costruzione edilizia.
 

 

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