immagine Mutui in valuta estera: è abusiva la clausola che penalizza l’utente
  • di Giuseppe Spoto
  • Martedì 13 Novembre 2018, 11:17

Mutui in valuta estera: è abusiva la clausola che penalizza l’utente

I rischi per i consumatori di contrarre mutui contenenti clausole dannose e abusive è oggi molto ridotto, rispetto al passato, perché il legislatore e la Corte di giustizia dell’Unione europea hanno contribuito a rendere più trasparenti e chiare le operazioni contrattuali. Ciò vale sia per i mutui sottoscritti con le banche italiane, sia per i mutui contratti con istituti di credito di altri paesi europei o che utilizzano valute diverse dall’euro. Va segnalato, a questo proposito, che la Corte dell’Unione europea con sentenza 20 settembre 2018, nella causa C 51/17, ha riconosciuto il carattere abusivo di una clausola contrattuale che faceva ricadere sul mutuatario il rischio di cambio.

La sentenza ha accolto le difese di una coppia che aveva stipulato con una banca ungherese un contratto di mutuo in franchi svizzeri, pattuendo che il versamento delle rate mensili sarebbe avvenuto in fiorini ungheresi. Nel contratto di mutuo era stabilito che l’importo delle rate sarebbe stato calcolato in base al tasso di cambio, e una clausola specifica prevedeva che il rischio di cambio da una valuta ad un’altra sarebbe ricaduto unicamente sui mutuatari, i quali si erano così trovati a subire una notevole variazione del piano finanziario, a causa delle repentine oscillazioni tra le valute.

Per la giurisprudenza, la clausola di un contratto di credito, secondo cui l’intero rischio di cambio è trasferito in capo al solo mutuatario, e che non sia stata formulata in modo trasparente, così da consentire al mutuatario di valutare le conseguenze economiche del contratto, può essere considerata abusiva dal giudice nazionale, se è contraria a buona fede e se è in grado di determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi contrattuali delle parti.

La clausola del tasso di cambio era stata redatta esclusivamente a vantaggio della banca e il contenuto di quanto proposto non era stato spiegato in modo chiaro e comprensibile ai mutuatari che si erano trovati svantaggiati. Le banche sono sempre obbligate a fornire ai consumatori che richiedono una somma a titolo di mutuo tutte le informazioni necessarie all’operazione finanziaria, così da garantire la possibilità di decidere in modo consapevole e con piena cognizione tutti i rischi e tutti i vantaggi connessi all’operazione contrattuale. Una clausola relativa al rischio di cambio deve essere compresa in concreto, tenendo conto di ciò che un consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto può valutare.

Nei contratti con i consumatori, compresi i contratti stipulati con le banche, il legislatore è intervenuto a tutela delle parti deboli del rapporto contrattuale, sia integrando i contratti con disposizioni di carattere imperativo per rafforzare i diritti dei consumatori, sia rendendoinvalide le clausole abusive predisposte unilateralmente in danno del contraente debole. Sono stati anche introdotti obblighi informativi precontrattuali a garanzia di una perfetta trasparenza del rapporto e della libertà di scelta del consumatore. Per questa ragione, accedere ad un mutuo per acquistare una casa in un paese dell’Unione europea, comeinvestimento o semplicemente per andare ad abitarci, non è una operazione che deve intimorire nessuno. È sempre però consigliabile farsi assistere da un professionista e leggere bene il prospetto informativo prima di chiedere qualsiasi forma di finanziamento.




 

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