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  • di Bruno Benelli
  • Lunedì 13 Marzo 2017, 09:24

Reversibilità in "condominio" tra la ex moglie e la nuova

Divorziano e lui si risposa, se muore pensione divisa tra le superstiti


Se riscuote l’assegno di divorzio il coniuge divorziato ha diritto anche alla pensione di riversibilità nel caso di sopravvivenza. Senza assegno di divorzio niente pensione, in quanto ogni filo, compreso quello economico, si è strappato tra gli ex coniugi. Mentre il filo resiste anche nel caso in cui il defunto abbia contratto un nuovo matrimonio, lasciando perciò un coniuge e un ex coniuge. Persone che si spartiranno la pensione nella misura indicata dal Tribunale entro il tetto del 60% di quella del defunto.
 
Decesso o nuove nozze
 
La persona – sia essa il coniuge superstite o l’ex coniuge – che si risposa perde immediatamente il diritto alla propria quota di pensione. Supponiamo che si risposi il vedovo o la vedova che riscuote la pensione in team con l’ex coniuge. In questa ipotesi l’intera pensione, pari al 60% di quella dovuta al deceduto, va in tasca all’ex coniuge, dal momento che resta la sola persona titolare di diritto. Il discorso è identico se a sposarsi è l’ex coniuge. In questa ipotesi la pensione intera viene pagata al coniuge. Se al posto delle nuove nozze si registra il decesso di uno dei due, la conclusione è sempre la stessa.
 
Doppie nozze, doppio divorzio
 
Seguiamo le vicende di una donna che divorzia dal marito, alla quale il tribunale riconosce l’assegno di divorzio. Alla morte dell’ex marito la donna ha diritto alla pensione di reversibilità (per intero se è sola, in condominio se c’è anche un coniuge rimasto in vita). Dopo qualche tempo la donna si risposa. Questo fatto le preclude la possibilità di continuare a riscuotere la pensione, che viene perduta all’istante. Dopo qualche tempo la donna – che evidentemente è sfortunata e sceglie sempre gli uomini sbagliati -  divorzia anche dal secondo marito. Tornando nubile la donna – indipendentemente dal fatto che sia titolare di  un assegno di divorzio, pagato dal secondo marito, ovvero abbia una pensione ai superstiti scaturente dal secondo matrimonio - chiede al tribunale la iniziale pensione ai superstiti. La risposta dei giudici è una sola: no. Con il secondo matrimonio la donna ha tagliato ogni collegamento con il primo marito. E quindi niente pensione ai superstiti, anche se il primo marito muore e non lascia alcun coniuge in vita, per cui non c’è più alcuna persona ad avere diritto alla pensione di reversibilità.
 
Un coniuge e due ex
 

Esaminiamo ora il caso di una persona che morendo lascia in questa valle di lacrime il coniuge e due ex coniugi. Stiamo parlando perciò di una persona che in pratica s’è sposata tre volte. Hanno diritto alla pensione in tre, oppure non si può superare il numero due?
Se tutti e due gli ex coniugi sono titolari dell’assegno di divorzio, hanno diritto alla pensione in tre.
Ovviamente sempre entro il tetto massimo del 60% della pensione  diretta spettante al defunto.
 
Ci sono anche i figli
 

Morendo il lavoratore lascia in vita l’ex coniuge (al quale pagava l’assegno divorzile), il coniuge e uno/due figli minori di età. In questo caso hanno diritto alla pensione anche i figli in concomitanza con i coniugi. Perciò la pensione sarà così ripartita: A) 60% ai coniugi (la ripartizione intera tra i due sarà stabilita dal tribunale), b) 20% al figlio unico, c) un altro 20% al secondo figlio o a tutti gli altri eventuali figli.
 
 

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